Articolo 9 della Costituzione Italiana
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
(Articolo 9, Costituzione Italiana)
Questo articolo introduce tra i Principi fondamentali lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale. Si tratta di un articolo assolutamente originale in quanto non trova riscontro in altre costituzioni. E’ evidente in esso la lungimiranza e la capacità dei costituenti di individuare valori e diritti che solo in seguito hanno manifestato appieno la loro importanza. Infatti ancora oggi il suo contenuto risulta attuale e vivo e suscita dibattito..
Il primo comma riguarda le “attività culturali”, mentre il secondo comma protegge il “patrimonio culturale”. Queste due disposizioni, dunque, introducono un valore etico- culturale tra i primi valori della Costituzione.
Nei primi anni della Costituzione questo articolo veniva considerato in modo puramente statico- conservativo, ma col trascorrere del tempo si è passati ad una concezione della tutela dei beni culturali orientata verso il loro sviluppo e la loro valorizzazione, attribuendo ad essi un ruolo di strumento di crescita della società. La promozione e la tutela viene affidata non solo allo Stato ma anche a Regioni, Province, Comuni ed altri enti autonomi. Infatti i compiti di promozione culturale indicati nell’art. 9., si devono conciliare con quanto previsto all’art. 33 Cost., che afferma “l’arte e la scienza sono libere e libero è il loro insegnamento”. La spontanea evoluzione della vita culturale si può manifestare ad ogni livello senza condizionamenti esterni.
Il 5 maggio 2003 il Presidente della Repubblica Ciampi in occasione della consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte aveva tenuto un bellissimo e profondo discorso a proposito dell’ art. 9. Ne riportiamo uno stralcio:
“E’ nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli Italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione, L’Italia che è dentro ciascuno di noi è espressa nella cultura umanistica, dall’arte figurativa, dalla musica, dall’architettura, dalla poesia e dalla letteratura di un unico popolo. L’identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali nel mondo. Forse l’articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana è proprio quell’articolo 9 che, infatti, trova poche analogie nelle costituzioni di tutto il mondo: ‘La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione‘. La Costituzione ha espresso come principio giuridico quello che è scolpito nella coscienza di ogni Italiano. La stessa connessione tra i due commi dell’articolo 9 è un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei cittadini, deve rendere questo patrimonio fruibile da tutti. Se ci riflettiamo più a fondo, la presenza dell’articolo 9 tra i ‘principi fondamentali’ della nostra comunità offre un indicazione importante sulla ‘missione’ della nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli. La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni. La doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la sua efficienza, non sono l’obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo utile per la loro conservazione e diffusione. Lo ha detto chiaramente la Corte Costituzionale in una sentenza del 1986, quando ha indicato la “primarietà del valore estetico- culturale che non può essere subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici e anzi indica che la stessa economia si deve ispirare alla cultura, come sigillo della sua italianità. La promozione della sua conoscenza, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque un’ attività ‘fra le altre’ per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenaria”.
Le proposte di revisione dell’ articolo 9
Nel corso della 15° legislatura, l’attenzione e la sensibilità verso i temi dell’ambiente hanno trovato espressione in diverse proposte di revisione dell’ art. 9 Cost. sia alla Camera che al Senato, riuscendo ha raccogliere intorno ad alcuni aspetti un consenso vasto e trasversale. La modifica auspicata è nel senso di introdurre un esplicito richiamo alla tutela dell’ambiente, nella più ampia accezione del termine. Nella successiva legislatura il processo di revisione costituzionale si è arenato in attesa che le forze politiche presenti in Parlamento riprendano ad occuparsene.
Ecco una sintesi dei lavori parlamentari in materia:
al Senato sono state presentate tre proposte di revisione dell’ Art. 9. Alla Camera altre cinque.
Il testo proposto al Senato, d’iniziativa dei senatori Ferrante, Martone, Rame, Carloni, Tecce e Silvestri è analogo alle due proposte presentate alla Camera rispettivamente l’una dal deputato Boato e l’altra da numerosi deputati, primo firmatario l’onorevole Realacci.
In queste proposte al testo dell’art. 9 attualmente in vigore è aggiunto un nuovo comma. L’articolo risulta quindi:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali “.
Nelle considerazioni introduttive di queste proposte di legge si osserva che il Costituente aveva elaborato il testo dell’Art.9 tenendo conto di una realtà ancora non investita del problema ambientale. Non c’era consapevolezza dell’irriproducibilità delle risorse ambientali e dell’impatto distruttivo che le attività umane possono causare. Si sottolinea la necessità di vincolare a livello costituzionale, tra i principi fondamentali , la tutela dell’ecosistema, di creare una “cultura del valore ambiente”, e di favorire l’impegno per le nuove generazioni per creare una società sostenibile. Si sottolinea la necessità di considerare unitariamente il bene ambientale, comprensivo di tutte le risorse naturali e culturali, di introdurre nella Costituzione il concetto di “ecosistema”, la protezione delle biodiversità ed il rispetto degli animali.
Le altre proposte di legge non si distanziano in modo rilevante dalle prime. Si legge nell’introduzione alla proposta al Senato primo firmatario De Petris che “un decisivo e ulteriore rafforzamento della tutela del paesaggio è stato realizzato dalla legge 8 Luglio 1986, n.349, recante l’istituzione del Ministero dell’Ambiente, che ha riconosciuto specificatamente come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività la salvaguardia dell’ambiente vale a dire la conservazione, la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali la preservazione dei patrimoni terrestri e marittimi e la difesa di tutte le specie animali e vegetali .Da ultimo, l’Unione Europea ha sancito, in materia di tutela ambientale, il rispetto del fondamentale principio di precauzione”.La proposta prevede che al testo dell’Art. 9 vengano aggiunti i seguenti commi: La Repubblica … “tutela l’ambiente e gli ecosistemi, come diritto fondamentale della persona e della comunità promuovendo le condizioni che rendono effettivo questo diritto.
Persegue il miglioramento delle condizioni dell’aria, delle acque, del suolo e del territorio, nel complesso e nelle sue componenti, protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali.
La tutela dell’ambiente è fondata sui principi della precauzione, dell’azione preventiva, della responsabilità e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente”.
Un’altra normativa di revisione costituzionale, di iniziativa dei Deputati Cacciari, Mascia, Franco Russo e Frias ,propone l’integrazione del testo dell’art.9 con il riconoscimento della “biosfera come bene comune dell’umanità”, e della “ tutela della biodiversità e della dignità di ogni organismo vivente”.La protezione dell’ambiente è interpretata come diritto fondamentale dell’uomo e come dovere per le future generazioni. Si richiama al concetto di “biosfera” comprendente la “geosfera e l’idrosfera”, definita dai promotori come “ il termine più appropriato per rendere l’idea dell’unità e dell’indivisibilità della vita sul pianeta” .
Un interessante contributo alla discussione viene dalla proposta d’iniziativa dell’on. Mussi che nomina espressamente lo “sviluppo sostenibile”. All’art.9 sono aggiunti infine i seguenti commi: la Repubblica…“riconosce e garantisce l’ambiente e gli ecosistemi quali beni inviolabili e valori fondamentali propri e del pianeta.
Promuove lo sviluppo sostenibile e il rispetto per gli animali. Protegge le biodiversità.
Tutela l’accesso all’acqua quale bene comune pubblico.”
Nel testo introduttivo alla proposta leggiamo un’interpretazione del concetto di ambiente tratto dagli studi giuridici sul tema inteso come “bene giuridico unitario”, tale da comprendere, cioè, tutte le risorse naturali e culturali: i sistemi terrestri, acquatici e aerei, da un lato, e il territorio sotto il profilo urbanistico, pianificatorio, storico-artistico e paesaggistico all’altro.
Vengono anche ricordate quelle costituzioni dei paesi europei (non molte per ora) che recentemente sono state modificate per introdurre espliciti riferimenti alla protezione dell’ambiente: la Costituzione Belga, nel 1993, quella Portoghese nel 1997, quella Svizzera nel 2000 e quella Francese nel 2005.
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