Il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” è stato emanato nel 2004 nella forma del decreto legislativo, ai sensi della Legge 6 luglio 2002, n 137, contenente numerose deleghe al Governo. L’art, 10 di tale legge delegava infatti al Governo “la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” con riferimento all’art. 9 Cost. e in un’ottica di adeguamento ai riformati artt. 117 e 118 Cost., che com’è noto, riguardano la redistribuzione delle competenze legislative ed tra lo Stato e gli altri enti territoriali. Integrazioni e modifiche sono state apportate negli anni successivi.
Si tratta di un testo molto articolato, che raccoglie la tradizione legislativa italiana in materia, risalente ai primi decenni del ‘900, e che nasce con l’intenzione di disciplinare in modo organico il patrimonio culturale e paesaggistico, coniugando le idee di “tutela” e di “valorizzazione”.
L’attività di valorizzazione, attribuita in gran parte alle Regioni, secondo il Codice (art 6, primo comma) deve essere finalizzata a “promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di fruizione pubblica del patrimonio stesso”. Tale precisazione è molto importante: si vuole evitare, infatti, che la valorizzazione operata dalle Regioni si possa tradurre in iniziative di sfruttamento improprio dei beni culturali e del paesaggio, ispirate da finalità puramente economiche e non anche dal principio della “tutela”, cioè della protezione e conservazione del valore in sé del bene.
In pratica gli strumenti previsti dal Codice per dosare in modo equilibrato gli interventi dello Stato e delle Regioni in tema di paesaggio e beni culturali sono due: il vincolo, di competenza di organi dello Stato, quali le Soprintendenze; il piano paesistico, di competenza regionale. Per evitare una sterile contrapposizione tra Stato e Regioni, la versione definitiva del Codice fissa il principio secondo il quale i diversi livelli dell’amministrazione pubblica debbano cooperare tra loro per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio. Infatti il “piano paesaggistico” o “urbanistico-territoriale” è elaborato dalla Regione congiuntamente con il Ministero dei Beni culturali, con la partecipazione anche di “altri soggetti interessati e associazioni portatrici di interessi diffusi”.
Alcune definizioni
Dal testo del Codice abbiamo selezionato le definizioni di “beni culturali”, “beni paesaggistici”, “tutela”, “valorizzazione”.
Art. 2
Patrimonio culturale
1. "Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici."
2. "Sono beni culturali le cose mobili e immobili che, hai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà."
3. "Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’Art.134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge."
Art. 131
Salvaguardia dei valori del paesaggio
1. "Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni."
2. "La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili."
Art. 3
Tutela del patrimoni culturale
1. "La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di una adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimoni culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per i fini di pubblica fruizione."
Art.6
Valorizzazione del patrimonio culturale
1. "La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno dei interventi di conservazione del patrimonio culturale."
2. "La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze."
3. "La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimoni culturale."
Definizione beni culturali
I beni culturali sono tutte le testimonianze, pubbliche o private, che abbiano un valore artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico le quali sono tutelate e salvaguardate dal presente decreto legge.
I beni culturali possono essere anche privati, come ad esempio dei manoscritti, degli autografi, dei libri, delle stampe e molto altro ancora.
Attività di valorizzazione
La valorizzazione del patrimonio culturale consiste in tutte le misure atte a promuoverne la conoscenza e ad assicurarne le migliori condizioni di fruizione, anche mediante interventi di conservazione.
Le funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale vengono così attribuite dal presente Codice:
Il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici coordinano l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici, ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome.
le Regioni esercitano la propria potestà legislativa, secondo le proprie competenze;
Le Province, invece, gestiscono i servizi a vantaggio dell'ambiente e programmano le attività delle Regioni.
I Comuni hanno il compito di vigilare e di controllare, ed applicano le tariffe per determinati servizi, come lo smaltimento dei rifiuti, la rete fognaria ed idrica.
Ad esempio, si osserva che in Italia è molto diffuso l'inquinamento atmosferico e acustico nelle città e anche nelle acque a causa degli scarichi industriali e dell'uso di pesticidi e fertilizzanti nell'agricoltura, inoltre si assiste alla carenza di zone verdi a causa degli incendi. Oltre a questo non si è ancora risolto il problema dello smaltimento dei rifiuti urbani accumulati, le soluzioni adottate sono l'utilizzo di discariche o inceneritori che danneggiano gravemente l'ambiente. Per migliorare la situazione si ricorre alla raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, medicinali scaduti e pile, quest'ultima è utile per l'ambiente e allo stesso comporta una spesa per lo smaltimento nettamente inferiore.
Infine, per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica, il Ministero e le Regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
L'articolo 111 disciplina la valorizzazione e la salvaguardia dei beni culturali, tramite risorse finanziarie o strumentali. Essa viene garantita sia dai soggetti pubblici che da quelli privati, nel primo caso c'è la libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, parità di trattamento e trasparenza di gestione. Invece se l'iniziativa di valorizzazione è svolta dai privati ne è riconosciuto lo scopo di solidarietà sociale e l'utilità. Queste norme sono molto utili per conservare il patrimonio artistico italiano, che ha sempre garantito al Paese abbondanti flussi turistici. Infatti molti turisti giungono in Italia per visitare musei e chiese, che conservano importanti opere d’arte le quali ne tramandano la cultura, la tradizione, la storia e la religione, ed è per questo che devono essere salvaguardate.
Tutti noi siamo a conoscenza dell’importanza di cui godono i beni culturali: fanno parte del nostro passato e ci dobbiamo impegnare affinché questi facciano parte anche del nostro futuro. A tale scopo dobbiamo conoscerli, infatti lo Stato si impegna per valorizzare tutti i beni presenti nei musei , nelle biblioteche, negli archivi e in tutti gli istituti della cultura, ma anche al di fuori di tali strutture esistono beni di interesse educativo, anch’essi meritevoli di tutela e valorizzazione. Per consentire ciò lo Stato prevede che le Regioni e gli altri Enti pubblici stipulino degli accordi dove vengono definiti tutti gli obiettivi, a cui possono partecipare anche soggetti privati. Inoltre si possono stipulare accordi con Associazioni culturali o di volontariato che si impegnano alla diffusione della conoscenza dei beni di tipo culturale. (Art.112)
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
L'art 113 stabilisce che la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata può avere il sostegno pubblico che può provenire dallo Stato, dalle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali, e riconosce che la valorizzazione dei beni in questione è ad iniziativa privata.
Il secondo comma dice che il sostegno pubblico alla valorizzazione deve essere commisurato alla rilevanza del bene culturale privato cui si riferisce, e le modalità di valorizzazione vengono stabilite d’accordo con il proprietario del bene.
La vigilanza sui beni culturali
L’articolo 18 dispone la vigilanza sui beni culturali e attribuisce al Ministero i relativi poteri sulle cose indicate nell’ articolo 12 comma 1, appartenenti alle Regioni e agli altri Enti pubblici territoriali. il Ministero procede anche mediante forme di intesa con le Regioni. L’articolo 20 cita gli interventi vietati: i beni culturali non possono essere distrutti o danneggiati e non possono essere usati in modo non compatibile con la loro natura artistica e storica.
L’articolo 53 recita che i beni culturali che appartengono allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti pubblici territoriali rientrano nelle tipologie indicate nell’articolo 822 del codice civile, cioè costituiscono il demanio.
Essi non possono appartenere a una sola persona né formare oggetto di diritti a favore di terzi.
Tutela del patrimonio culturale, come specifica l’art. 3 del Decreto, significa “ garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”.
Nella protezione del patrimonio culturale ed artistico Italiano sono impegnati numerosi enti pubblici e privati, nonché numerose associazioni ambientaliste; esse sensibilizzano i cittadini alla situazione ambientale attuale e promuovono la denuncia per gli atti che provocano danni all'ambiente.
Gli enti, per contribuire maggiormente alla promozione di tutti i beni, dispongono di vari contributi, anche di origine privata: la legge considera sponsorizzazione di beni culturali le forme di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati a favore delle iniziative del Ministero, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
Lo Stato attua una politica ambientale, che ha come obbiettivo la tutela dell'ambiente.
Le Regioni hanno il compito di tutelare il paesaggio e possono anche emanare leggi in materia, ad esempio contro l'inquinamento. Tutto ciò ai sensi nell'articolo n° 117 della Costituzione Italiana.
Le Regioni e, mediante accordi specifici, anche gli altri Enti pubblici territoriali, cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela, che possono avere ad oggetto beni sia pubblici che privati, come ad esempio raccolte librarie private, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie pellicole o altro.
Il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza da parte degli enti minori.
Ci piace concludere il nostro commento ricordando l’art. 119 del Codice, che ci coinvolge da vicino in quanto prevede accordi tra il Ministero e le istituzioni scolastiche per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione, mediante l’elaborazione e l’attuazione di progetti formativi e di aggiornamento per i docenti, che utilizzando specifici materiali e sussidi anche audiovisivi, potranno predisporre percorsi didattici secondo la specificità dei vari istituti e indirizzi di studio.
Riportiamo, quindi, qui di seguito, il testo dell’articolo che ci riguarda:
“Art. 119 - Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale
1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere
la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi
della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le università,
le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di
progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione
di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici.
I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di
formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone
con disabilità.”
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